Come abbiamo visto quindi la conquista del nuovo mondo fu fondamentale nella determinazione del diritto internazionale vigente, ma per quanto riguarda la trattazione sulla legittimità delle conquiste «esiste […] propriamente una sola trattazione sistematica e in pari tempo monografica che consideri apertamente il problema dal punto di vista del diritto internazionale». ed è la Relationes di Indis et de jure belli di Francisco de Vitoria del 1539 che influenzò ogni successiva discussione. Questo lavoro inoltre segna la fine delle argomentazioni basate sulle costruzioni medievali e muove verso un tipo di costruzione del pensiero moderna, non ancora razionale come il termine viene inteso da noi e a partire dal XVII secolo, ma sicuramente segnata da «una straordinaria imparzialità, obiettività e neutralità». «L’Europa non rappresenta più per Vitoria il centro determinante della terra, egli non riconosce più l’ornamento spaziale della respublica christiana medievale con la sua distinzione tra il territorio dei popoli cristiani e quello dei popoli pagani o infedeli» (Schmitt C., Il nomos della terra, Adelphi, Milano, 2011:113).
La sua modernità sta nel fatto che tutti i titoli giuridici derivati dal potere papale e dell’imperatore vengono esclusi dalla trattazione. Il contesto politico nel quale si muove Vitoria è precisato sul fronte extraeuropeo dalla conquista del Nuovo Mondo e su quello intraeuropeo dalle guerre fra potenze cristiane. Per Vitoria esistevano sette tituli non idonei nec legitimi per la conquista, ed erano: 1) sovranità sul mondo dell’imperatore; 2) sovranità sul mondo del pontefice; 3) jus inventionis (scoperta); 4) rifiuto del cristianesimo; 5) crimini dei barbari; 6) presunto libero consenso da parte degli indiani; 7) speciale conferimento divino. E sette tituli idonei ac legitimi per la guerra giusta: 1) jus commerci; 2) jus propaganda fidei; 3) jus protectionis (degli indiani convertiti), 4) jus mandati (incarico pontificio); 5) jus inteventionis (contra tyrannos), 6) jus liberae electionis, 7) jus protectionis socium.
Nel complesso della sua opera Vitoria considera gli Indios si barbari, ma pur sempre uomini, contro la tesi di Juoan Gines Sepùlveda che rifacendosi all’Aristotele del primo libro della Politica considerava gli indiani schiavi per natura, e che scriveva nel Democrates altes (o secundus) che «gli spagnoli stanno al di sopra dei barbari come l’uomo sta al di sopra della scimmia». Le tesi che oggi potremmo definire suprematiste erano propugnate anche dall’umanista Francesco Bacone per il quale gli indiani in quanto cannibali erano banditi dalla natura stessa «essi stanno al di fuori dell’umanità, hors l’humanité, e sono privi di diritti» diceva. Questo duplice aspetto dell’idea di umanità che in Bacone vedeva la contrapposizione tra homo homini lupus e homo homini Deus successivamente porterà alla contrapposizione tra uomo e non-uomo e poi «nel XIX secolo a quella tra superuomo e sottouomo» Questa forte contrapposizione tra uomo e non- uomo durante il XVI ancora non si era affermata perché ancora pervaso dai valori cristiani; anche se già la superiorità della civiltà europea veniva a giustificare la conquista dei territori americani, e lo sterminio dei popoli indigeni, erano ancora del tutto sconosciute discriminazioni fondate su argomentazioni biologiche. Alla luce di queste successive evoluzioni si mostra ancora più forte la modernità di Vitoria «nell’affermazione dell’universale uguaglianza tra gli uomini» certo sotto un punto di vista cristiano dell’amore per il prossimo. Inoltre per Vitoria «gli indigeni sono titolari di dominium sul proprio territorio, ed i loro capi hanno piena jurisdictio. Lo spazio che gli europei pretendono di occupare non è dunque “libero « o “vuoto”»*.
A questa modernità manca però quella storicità che caratterizzerà i secoli successivi, Vitoria non conosceva né progresso né civilizzazione concetti chiave nel diritto internazionale europeo dal XVIII al XX secolo. Detto ciò bisogna notare che comunque Vitoria non condannò la conquista spagnola e anzi pervenne «ad una conclusione senz’altro positiva riguardo alla conquista spagnola» con un’argomentazione ipotetica e non basata sui fatti contingenti che pure avrebbero potuto portare a diverse considerazioni in base a differenti eventi, quindi per Schmitt: «l’esposizione scolastica si mantiene a un livello normativistico-generale di distanza dalla situazione concreta» questo perché «Vitoria è un teologo; non vuole essere un giurista e tanto meno fornire argomenti alla disputa interstatale tra i governi. Dei giuristi egli parla con una certa condiscendenza. La sua intenzione pratica non è certamente quella di un consigliere della corona o di un avvocato[…] il dominicano spagnolo parla come un consigliere spirituale e un maestro che educa futuri teologi e soprattutto consiglieri teologici di persone che agiscono politicamente»(Schmitt C., 2011:117).
Pur superando in certe argomentazioni i concetti presenti nel diritto della respublica christiana Vitoria ciò non di meno si muove nell’ambito del diritto internazionale della respublica christiana, che in definitiva vedeva nell’incarico pontificio di missione il titolo giuridico della conquista e nella distinzione tra territori dei principi cristiani e non cristiani la base del suo ordinamento spaziale. Questa prima fase della conquista dell’America in conclusione è sia il culmine che la fine di quel diritto internazionale medievale della respublica christiana, «questo jus gentium medievale venne meno solo con l’avvento dello Stato territoriale, sovrano e in sé chiuso, dello jus publicum europaeum, che mise fine ai concetti specifici del diritto internazionale medievale, soprattutto all’idee della guerra giusta e dell’acquisizione legittima di territorio».
È però necessario notare che l’uguaglianza definita da Vitoria non comporta per i non cristiani una stessa libertà di propaganda fidelis per la loro idolatria opposta alla missione cristiana; «qui sta dunque il limite tanto della sua assoluta neutralità quanto della generale reciprocità e reversibilità dei sui concetti (esempio è nel titolo giuridico della scoperta, la occupatio bonorum nullis che Vitoria nega ). Vitoria è forse un erasmiano, ma non è un sostenitore dell’umanità assoluta nello stile del XVIII e XIX secolo; non è né voltariano né rousseauiano, né libero pensatore né socialista. Il liberum commercium non significa per lui il principio liberale del libero commercio mondiale e dell’economia libera nel senso della porta aperta del XX secolo; è un mero mezzo dell’epoca pretecnica. La libertà di missione è però una libertà, una libertas della Chiesa cristiana, che nel pensiero e nell’uso linguistico medievale valeva come sinonimo di diritto. Qui dunque l’Europa cristiana è per Vitoria ancora il centro della terra ed è storicamente localizzata in maniera del tutto concreta in Gerusalemme e Roma» (Schmitt C., 2011:123).
Nonostante tutti i limiti del pensiero di Vitoria ancora legato a posizioni teologiche, non si può però «misconoscere che il suo metodo astorico, del tutto slegato da concrete prospettive spaziali, rimuove dal loro radicamento storico e spoglia della loro particolarità alcuni concetti della storia europea, come popolo, principe, guerra, che sono specifici dello jus gentium medievale. In questo modo si può ricavare dalla teologia anzitutto una dottrina morale universale e – con l’ausilio di un altrettanto generalizzante jus gentium – una dottrina morale già “naturale” nel significato moderno del termine, e quindi un mero diritto razionale. Nello sviluppo coerente di questo spunto della tarda Scolastica, altri filosofi e giuristi del XVII e XVIII secolo seguiti a Vitoria e a Suarez – da fino a Christian Wolff – hanno sviluppato uno jus naturale et gentium ancora più generale e più neutrale, puramente umano» (Schmitt C., 2011:124) .
Questo punto di partenza per il futuro diritto internazionale fu però, una volta sganciato, isolato dall’ancoraggio teologico, interpretato in maniera del tutto diversa da quelle che erano le intenzioni di Vitoria, così fece Grozio in Mare liberum dove le argomentazioni vitoriane sul liberum commercium e la libertà di missione furono utilizzate per giustificare la libertà di commercio rivendicata dai protestanti inglesi e olandesi contro i cattolici spagnoli e portoghesi. Così come dopo la Prima guerra mondiale si ebbe un nuovo impulso allo studio delle tesi di Vitoria (vedi conferenza a Salamanca nel 1925 di Camillo Barcia Trelles dove si celebrava Vitoria come precursore della dottrina Monroe). Ora qui questa tesi esposta da Schmitt è da chiarire perché va interpretata nell’ambito dell’utilizzo che il nostro vuole di Vitoria. Per chiarire questo passaggio vediamo di analizzare l’altra importante opera di Francisco de Vitoria il De iure belli. In questa opera il dominicano spagnolo descrive le sue idee sulla «liceità, la titolarità, la causa, i fini e i modi della guerra»**
Innanzitutto va detto che principi fondamentali per Vitoria sono la reciprocità tra gli Stati , soggetti del diritto internazionale, e del diritto delle genti, intesi non necessariamente come repubbliche ma come soggetti pubblici; il diritto di Vitoria si basa inoltre su un diritto delle genti come diritto naturale degli Stati, sulla base di norme universali da affermare attraverso il diritto di circolazione, di commercio, non di meno sono norme affermate unilateralmente. In difesa di tali diritti è allora ammessa la guerra dentro e fuori dall’Europa, che dovrebbe sempre essere un mezzo per riaffermare la pace ove questa sia stata violata dal mancato rispetto di questi diritti universali.
Nel De iure belli si possono distinguere due parti, la prima riguarda lo ius ad bellum, sul diritto a muovere guerra. Quindi in questa parte possiamo vedere 1) come sia lecito per i cristiani muovere guerra, e per i sudditi del principe seguire il proprio principe in guerra. Questo perché come all’interno di uno Stato viene punito chi fa del male così nel rapporto tra Stati deve essere punito chi offende l’altro Stato, è quindi lecita una guerra difensiva scaturita da un’offesa ricevuta e respinta, è altresì possibile punire lo Stato per l’offesa ricevuta e neutralizzarlo in vista di una possibile futura aggressione. Nella costruzione di Vitoria è quindi importante come deve sempre essere chiaro chi offende e chi viene offeso, in pratica chi è nel giusto e chi no, dove la guerra è la risposta all’eccezione dell’offesa. In questa prima questione Vitoria critica Lutero secondo il quale i cristiani non devono muovere guerra anche se venissero attaccati dai turchi e a suo favore cita a) S. Agostino che dice «se la dottrina cristiana condannasse completamente la guerra, il Vangelo darebbe, a coloro che lo richiedono per la propria salvezza, il consiglio di abbandonare le armi e di sottrarsi del tutto alla vita militare, al contrario, si dice loro «non fate violenza ad alcuno, e accontentatevi delle vostre paghe» (De Vitoria F., De jure belli, trduzione introduzione note di Carlo Galli, Editori Laterza, Roma-Bari, 2005, pag.9, la citazione di Agostino è ripressa da ad marcellinum) b) altra fonte Vitoria la trova nel S. Paolo del Rom ripreso da Tommaso del Ila Ilae quando dice «l’autorità pubblica non per nulla porta la spada: essendo ministra di Dio punisce chi opera il male»; c) altra dimostrazione della liceità della guerra si trova nel diritto naturale come dimostra Abramo che combatté contro i quattro re; d) è altresì lecita la guerra offensiva perché seguendo Agostino «si è soliti definire “giuste” le guerre che vendicano le ingiustizie, come quando si deve impartire una punizione a un popolo o a una città che abbiano omesso di perseguire un atto ingiusto dai propri concittadini o di restituire qualcosa ingiustamente sottratto»( De Vitoria, 2005:11, la citazione è ripresa da questiones in heptatecum di Agostino contenuto in Decreto gratiani). e) la guerra offensiva è ancora lecita perché altrimenti non sarebbe conveniente affrontare un nemico che ha offeso e non è stato giustamente punito «se infatti non fossero distolti dal recare nuovamente offesa dal timore di una punizione, i nemici diventerebbero sempre più baldanzosi e propensi ad un nuovo attacco»; f) se il fine della guerra è la pace e la sicurezza come dice Agostino allora «non ci può essere sicurezza in una comunità politica se i nemici non sono costretti, dalla paura della guerra a non recare offesa. Sarebbe infatti una condizione di guerra del tutto iniqua per una comunità politica ingiustamente invasa dai nemici, se le fosse lecito soltanto respingerli e non potesse proseguire ulteriormente le ostilità» g) altra dimostrazione deriva dal fatto che se finalità dell’agire è raggiungere la felicità e il bene di tutto il mondo allora questo sarebbe impossibile «se proprio i tiranni, i briganti, i saccheggiatori, potessero impunemente arrecare le proprie offese e opprimere i buoni e gli innocenti, e non fosse lecito a questi prendere a loro volta misure contro quelli». h) ultima dimostrazione deriva dall’esempio di “uomini santi e buoni” e qui il riferimento è a Gionata e Simone che vendicarono la morte del loro fratello Giovanni contro i figli di Jambri. «La chiesa cristiana lo dimostra con Costantino il Grande, con Teodosio I, e con altri famosissimi e cristianissimi imperatori, che condussero molte guerre di entrambi i tipi, avendo nei propri consigli vescovi santissimi e dottissimi. quindi non si può dubitare di questa conclusione» (De Vitoria, 2005 13-15).
2) L’autorità a muovere guerra è diversa in base al fatto se essa sia difensiva o meno quindi a) chiunque può intraprendere una guerra difensiva, anche un privato, «chiunque può condurre una guerra siffatta, senza avere bisogno dell’autorizzazione di chicchesia, per difendere non solo la propria persona, ma anche i suoi beni», sul fatto se sia lecito colpire il nemico quando invece si potrebbe fuggire nasce un primo dubbio. Infatti si dovrebbe fuggire se questo non arrecasse alla propria persona disonore, e in questo caso sarebbe invece lecito rispondere all’offesa. Inoltre va considerato se l’offesa è contro le cose o contro la propria persona, è chiaro che in questo caso l’attacco è più grave e la risposta legittima, soprattutto se permesso dalle leggi civili quindi «di conseguenza si mostra che , anche se la legge di natura non consentisse di uccidere per difendere la proprietà, questa uccisione sarebbe resa lecita dalle leggi civili. E senz’altro è permessa non soltanto ai laici ma – se non ne deriva scandalo – anche ai chierici e agli uomini di religione»; b) ogni comunità politica ha l’autorità di dichiarare e di condurre la guerra, la differenza con il privato è che questo può si difendere i propri beni ma non ha diritto a vendicare le offese e neppure di reclamare le cose che gli sono state rubate, la difesa è possibile solo davanti ad un pericolo in atto, in continenti. L’autorità politica può invece oltre che difendersi anche vendicare sé e i propri cittadini perché «come dice Aristotele la comunità politica deve essere autosufficiente» (De Vitoria, 2005:21 riprendendo Aristotele III libro della Politica); c) i principi hanno la stessa autorità di una comunità politica, e questo è affermato da Agostino «l’ordine naturale, destinato a produrre la pace fra gli uomini, richiede che l’autorità di fare la guerra, e la capacità di giudicare al riguardo, stiano nel principe» (De Vitoria, 2005:21, riprendendo Agostino di Contra Faustum XXII, p. 75). il dubbio in questo passaggio sta nel fatto di cosa si può definire comunità politica e di conseguenza il suo principe, questa dovrebbe essere infatti una comunità perfetta.
É quindi necessario chiarire cos’è una comunità perfetta. Questa allora può essere definita come quella comunità «che è in se stessa un’unità e una totalità, ossia che non ha in se alcuna parte di un’altra comunità politica ma ha invece proprie leggi, un proprio consiglio e proprie magistrature, come ad esempio i regni di Castiglia e Aragona, e altri simili». Visto che possono esistere quindi comunità perfette rette da un’unico principe è importante notare che esse possono dichiarare guerra senza interpellare l’autorità superiore, come i re possono farsi la guerra tra loro senza interpellare l’Imperatore al quale tutti sottostanno. Altresì vero che per consuetudine alcune comunità politiche non perfette, come alcune città o ducati, sotto alcuni punti di vista possono dichiarare guerra (in questo senso all’inizio parlavamo “quasi” di Stato moderno, sovrano); 3) non sono causa di giusta guerra: a) differenze di religione, già dimostrata nel De Indis nel «quarto titolo in base al quale si potrebbe pretendere la conquista dei barbari» (De Vitoria, 2005:27); b) ingrandimento del proprio dominio, in tal caso entrambi i combattenti avrebbero una giusta causa di guerra e questo è impossibile; c) per la gloria del principe, qui sta la differenza tra un principe e un tiranno; d) una soltanto è la causa di una guerra giusta, cioè aver ricevuto un’offesa, la guerra offensiva è rivolta a vendicare le offese. Non è invece «lecito impugnare le armi contro chi non ci arreca danno, perché uccidere gli innocenti è proibito dalla legge naturale» (De Vitoria, 2005:41); e) un’ offesa qualsiasi, o di bassa entità, non è sufficiente a dare inizio a una guerra, «non è lecito fare la guerra per punire ogni tipo di colpa o di offesa» (De Vitoria, 2005:33).
Sempre per quanto riguarda lo ius ad bello Vitoria dice che 1) è lecito fare tutto il necessario per il pubblico bene e per la sua difesa; 2) è lecito recuperare tutte le cose sottratte o il loro controvalore; 3) è lecito rivalersi sui beni dei nemici delle spese di guerra e dei danni subiti; 4) è lecito esigere ostaggi, navi, armi, a guerra finita per neutralizzare i nemici; 5) a guerra finita è lecito punire l’offesa ricevuta. Oltre a queste leggi Vitoria esprime anche una serie di dubbi che possono verificarsi nei conflitti: 1) spesso non basta che il principe creda di muovere giusta guerra, e per questo bisogna interpellare i sapienti che abbiano ascoltato anche le ragioni dei nemici, se manca il soggetto terzo che analizza la cause e dichiari da che parte sia la ragione può verificarsi il fatto di muovere guerra ingiusta in buona fede, credendo di essere dalla parte giusta; 2) sulla questione se i sudditi debbano seguire i principi senza analizzare le cause di guerra può verificarsi un dibattito tramite interpretazione di autorità superiori, in ogni caso se è chiara l’ingiustizia della guerra anche i sudditi come il principe vanno condannati; 3) in caso di dubbio sulla giustezza della guerra i sudditi sono tenuti a seguire il principe; 4) in ogni caso non può accadere che entrambe le parti abbiano motivo per condurre una guerra giusta, 5) in caso di errore in buona fede il principe dovrà, una volta resosi conto dell’errore, risarcire l’offeso.
Nella seconda parte del De iure belli Vitoria affronta i temi riguardanti lo ius in bello. Quindi 1) qui la prima questione riguarda il fatto se sia lecito uccidere innocenti e allora a) non è lecito uccidere innocenti in modo intenzionale neanche nella guerra contro i turchi, ma è lecito se sono l’effetto di un danno collaterale come durante l’attacco per espugnare una città, calcolando sempre la proporzionalità del danno rispetto all’effetto, e questa è responsabilità del principe; b) non è possibile uccidere innocenti per neutralizzare possibili danni futuri; 2) sulla questione se è lecito espropriare innocenti a) è lecito se si tratta di armi che potrebbero essere usate in futuro o anche di denaro, di raccolti, bestiami ecc. che una volta requisiti costituiscono un indebolimento del nemico; 3) sul fatto se sia lecito imprigionare la popolazione ostile compresi i fanciulli e specificatamente nel caso della guerra contro i turchi a) in questo caso non si pone la questione della guerra giusta poiché quella con i turchi è una guerra perpetua, il turco è perpetus hostis, ed è quindi giusto imprigionare anche donne e bambini; 4) sul fatto se almeno gli ostaggi che il nemico ha inviato, durante una tregua o a guerra terminata, possano essere uccisi nel caso che i nemici non mantengano la parola data essi possono essere uccisi se provengono da un gruppo di colpevoli ma se sono innocenti non possono essere uccisi; 5) sulla questione se sia lecito uccidere i colpevoli a) in alcuni casi si può ottenere la sicurezza ricercata solo uccidendo tutti i nemici colpevoli, che è la prassi normale nei confronti dei turchi che devono essere distrutti, neutralizzati; b) ma non vale per i cristiani in quanto questo sarebbe dannoso per il genere umano e per la stessa religione, quindi in questo caso la pena deve essere commisurata alla colpa; 6) per quanto riguarda il fatto se sia lecito uccidere i prigionieri colpevoli Vitoria dice che questo è possibile ma nel rispetto delle consuetudini è meglio escluderlo; 7) sul fatto se le cose in guerra diventino automaticamente proprietà di coloro che le hanno prese a) è possibile mantenere i possesso di queste cose anche nel caso in cui eccedano rispetto al danno subito, e b) se necessario è ammesso il saccheggio della città e c) è possibile sottrarre al nemico fortezze, città, territori, in modo da neutralizzarlo; 8) sulla questione dei tributi, è lecito imporli una volta terminata la guerra; 9) sul tema se sia lecito annientare lo Stato nemico e deporre i legittimi principi vanno rispettate tre norme a) i principi hanno autorità a fare la guerra e proprio perché hanno questa responsabilità non devono cercare cause di guerra, ma devono stare in pace con tutti, la pace deve essere la normalità, e la responsabilità deve essere sempre centrale nell’operato dei principi; b) serve sempre una recto intentio che consiste nel ripristino della condizione precedente e nella risposta ad un’offesa subita, per condurre la guerra, e non avere un fine segreto; c) il vincitore deve essere un buon giudice, moderato e proporzionale nelle questioni, il principe deve essere capace di giustizia e sapere che quando ripristina il suo interesse lo fa non per una ragione sua privata, ma per ripristinare l’ordinamento internazionale. Base del pensiero di Vitoria sono sia le Scritture che la ragione.
«Ius ad bellum e ius in bellum sono dedotti in Vitoria, da un combinarsi, che si vuole non contraddittorio, tra fede e ragione, tra Scrittura e Aristotele, tra Padri e Dottori della Chiesa, tra il Digesto e il Decretum Gratiani, tra giuristi, canonisti, decretalisti e teologi; Vitoria utilizza la tradizione con libertà, e fa dire ai testi a volte più e a volte meno di quanto essi intendano, all’interno di una strategia argomentativa che tende a recuperare quanto è possibile della tradizione, a sistematizzarla e ad armonizzarla in una sorta di razionalismo critico cattolico aperto alle esigenze nuove; ma quando c’è insanabile discordia fra Scrittura e ragione Vitoria non esita ad abbracciare la prima riconoscendovi l’iperscrutabile comando di Dio»***
Altra fonte utilizzata da Vitoria è la Secunda secundae dove Tommaso «sistematizza la materia, facendo della guerra un peccato contro la carità, e ponendo fra le cause della guerra giusta appunto una culpa da punire, con retta intenzione»(De Vitoria, 2005:25). L’innovazione di Vitoria è che sposta però la trattazione sulla guerra dal livello morale a quello giuridico e sottrae la guerra alla giurisdizione della Chiesa. La guerra allora «è giusta sulla base di considerazioni razionali del tutto immanenti alla struttura oggettiva – naturale e storica – della condizione umana» ( De Vitoria, 2005:XVII) e ulteriore differenziazione da «Tommaso – il quale per reagire alla positivizzazione consuetudinaria dello ius gentium propugnata da giuristi e canonisti, ha istituito fra ius gentium e diritto naturale un rapporto per cui il primo, pur distinto in linea di principio da quello, viene di fatto a soprapporvisi del tutto quanto a funzione fondativa rispetto agli istituti giuridici positivi – infatti per Vitoria lo ius gentium è un diritto positivo vicino a quello naturale , e da questo originato, che i popoli elaborano avendo questo come fondamento e sviluppandone la razionalità lungo il corso storico della civiltà. Così il diritto delle genti non è solo prodotto della consuetudine (cioè non è solo “ius inter gentes”), ma non è neppure del tutto identico al diritto naturale: è quasi necessario alla conservazione di questo.[…] Vitoria fa un uso critico e razionale del diritto naturale, come fondamento oggettivo e guida dello ius gentium storicamente evolutosi. […] Vitoria fa delle gentes i protagonisti formalmente paritari delle relazioni internazionali – sono i popoli nazione ad avere diritti e doveri in relazione a quei beni naturali che sono la tranquillità e la pace, ossia il bene comune dell’intera umanità; è quindi all’interno dei popoli nazione che insieme alla società, cresce naturalmente il potere politico; sono essi a elaborare, sul fondamento della ragione naturale, il diritto delle genti; sono i popoli nazione, in reciproca comunicazione tra loro e come parti di un’unica umanità a costruire l’auctoritas di questo mondo. Lo ius gentium è anche la fonte di legittimazione dell’azione dei principi, che trova conferma nel diritto naturale: i principi con la guerra giusta pongono infatti rimedio alle ferite che i malvagi arrecano alla giustizia, cioè al diritto naturale dei popoli di vivere in pace, cercando di distinguere sempre fra innocenti e colpevoli, fra civili e combattenti» ( De Vitoria, 2005:XVIII-XXX).
È questa prima formulazione che possiamo dire razionale, universalistica, a fare di Vitoria il padre del diritto internazionale moderno. Per tornare al recupero di Vitoria avuto nei secoli successivi alla sua opera, dopo queste necessarie specificazioni del suo pensiero, oltre al già citato recupero effettuato da Grozio, si ha alla fine del XIX secolo un recupero in ambito anglosassone con una ripresa della sua opera in chiave antinazionalistica per il suo universalismo e in causa di difensore della libertà dei mari. Con le opere di recupero di Ernst Ns, James Brown Scott, Camillo Barcia Trelles, Paul Hadrossek, «Vitoria diventa per la cultura europea dei primi decenni del XX secolo, un grande giurista internazionalista moderno, nonché un importante teorico del diritto coloniale, e uno dei padri della Società delle Nazioni» (De Vitoria, 2005:XXX).
E così nel 1975 Michel Villey in La formazione del pensiero giuridico moderno scriveva «siamo debitori a Vitoria delle coordinate del diritto internazionale: è lui che ha stabilito i principi per cui gli Stati devono rispettare reciprocamente le loro sovranità, non ingerirsi negli affari interni degli altri Stati, ammettere la circolazione da un territorio all’altro di persone e di merci, e la libertà di predicazione; riconoscere la libertà dei mari […] Vitoria applica a questo ramo del diritto la regola del pacta sunt servanda, il che consente di introdurre come nuova fonte di diritto i trattati internazionali» (De Vitoria, 2005:32, ripreso da La formazione del pensiero giuridico moderno p.309)
Proprio questo recupero in chiave universalistica è quello che Schmitt non accetta perché in questo caso tutta la sua argomentazione basata sulla differenziazione tra Europa e resto del mondo verrebbe a cadere. Per Schmitt «l’universalismo è una malattia – individualistica e liberale, e poi socialista – interna allo stato, che lo mina e lo distrugge, e non certo un’alternativa politica praticabile: la politica è per lui la concretezza particolare (e polemica), e non la giuridificazione universale, delle relazioni interumane» (De Vitoria, 2005:XXXIII).
Schmitt utilizza di Vitoria l’idea di missione evangelizzatrice voluta dal papa e la sua concretezza risultante dal fatto di essere un monaco legato alla «spazialità politica concreta della respublica christiana», che si contrappone all’Islam e ha una propria teoria della guerra giusta. Schmitt recupera lo ius peregrinandi sostenuto da Vitoria, che non è la libertà al libero commercio per il quale invece lo utilizzerà Grozio, e soprattutto Schmitt recupera la tesi secondo la quale è possibile anche la guerra offensiva. Questo è il passaggio fondamentale perché da qui Schmitt costruisce tutta la sua teoria sulla criminalizzazione della guerra, in questa «teoria non discriminatoria dello iustus hostis» Schmitt vede il prototipo di quello che caratterizzerà l’epoca westfaliana del diritto internazionale. Schmitt rilevando queste tesi di Vitoria cerca di sottrarlo all’utilizzo dei suoi nemici. Infatti la sua battaglia sarà per la tesi che Vitoria, e le sue tesi, separate dal contesto storico entro il quale vennero formulate sono utilizzate in maniera indebita. E allora è chiaro come utilizzando questo argomento critichi la posizione di chi interpreta in maniera distorta il liberum commercium e la guerra giusta come ad esempio fa il governo degli Stati Uniti quando cerca un «ritorno alle più antiche e sane concezioni della guerra» (Schmitt C.,2011:131) che vede nell’aggressore il criminale da punire, e nella neutralità un concetto da eliminare senza però ricordare che nell’ordo nel quale era inserito Vitoria era possibile «l’aggressione giusta» e così Schmitt può dire che «nella sostanza, in una prospettiva giuridico materiale, la guerra giusta è guerra condotta ex justa causa, ovvero per l’attuazione di determinate pretese giuridiche senza tener conto se essa sia, tatticamente o strategicamente, una guerra d’aggressione o di difesa» (Schmitt C., 2011:133), e utilizza questo per attaccare le definizioni dell’aggressore alla base del protocollo di Ginevra del 1924 e della conferenza sul disarmo del 1932-34 che non contenevano nessun riferimento alle cause della guerra e alla questione della justa causa, e sostenere invece il concetto di justis hostis che si sviluppa durante i secoli XVI-XX e che definisce legittima ogni guerra interstatale condotta tra sovrani con uguali diritti, dove l’uguale sovranità degli stati sostituisce come autorità giuridica internazionale quella della Chiesa del periodo medievale e che rese possibile l’umanizzazione della guerra. Per Schmitt per una corretta interpretazione di Vitoria è importante «tener conto del fatto che la svolta storica avvenuta nel diritto internazionale tra il Medioevo e l’età moderna si compie in unaduplice separazione di due ordini di idee che per tutta la durata del Medioevo erano apparsi inseparabili: nel definitivo distacco dell’argomentazione ecclesiastica e teologico-morale da quella giuridico-statale e nel distacco egualmente importante della questione morale e gusnaturalistica della justa causa da quella tipicamente giuridico- formale dello justus hostis, distinto a sua volta dal criminale, vale a dire dall’oggetto di un’azione punitiva» (Schmitt C. 2011:133-34). Questo passaggio può essere sintetizzato nel silete theologi in munere alieno gentiliano. Rispetto al passaggio che si verifica con Gentile Schmitt fa notare come Vitoria sia totalmente estraneo a questo pensiero giuridico, che è infatti ancora intimamente legato alla sfera teologica che considera ancora Ebrei e Saraceni hostes perpetui e una guerra dell’Islam contro i cristiani eo ipso una guerra ingiusta anche se certamente considerando gli indiani avversari di guerra e non criminali si avvicinò al concetto non discriminatori di guerra del nuovo diritto internazionale interstatale tipica delloius publicum europaeum, e a quest’altezza Schmitt lo utilizza per attaccare le posizioni universalistiche moderne che invece proprio sul concetto discriminatorio di guerra si appoggiano e per il quale l’aggressore è «posto outlaw, come un pirata» posizione determinata non da una «colpa materialmente e realmente determinabile» ma che risiede «nel crime de l’attaque, nell’aggrssione in quanto tale» (Schmitt C.,2011:135), il problema della giusta causa non è
«compreso in questo nuovo approccio e per questo è un qualcosa di totalmente diverso rispetto alla concettualizzazione di Vitoria. E qui Schmitt si appella ai 5 dubia circa bellum justum e ai nove dubia “quantum liceat in bello justo” dellaRelario de iure belli per ribadire come in Vitoria possa esistere una guerra offensiva e come in generale la sua dottrina ponga dei dubbi sull’esattezza della justa causa e propenda verso l’eguaglianza giuridica di entrambi gli justi hostes. È a questo punto che Schmitt pone in essere l’assurdo per il quale secondo la nuova dottrina si dovrebbe tornare indietro ad una dottrina prestatale specificando inoltre che però «la dottrina della guerra giusta nel senso della justa causa belli non aveva prodotto ancora il venire meno del concetto di guerra in generale e la trasformazione dell’azione bellica in semplice azione di giustizia o di polizia di tipo moderno» (Schmitt C., 2011:37).
Riprendendo Johann Oldendorp giurista luterano contemporaneo di Vitoria Schmitt fa notare come già egli sostenendo «del tutto apertamente e candidamente» che la guerra giusta non è guerra ma semplice giustizia e che la guerra ingiusta non è neanche guerra ma semplice ribellione non poteva immaginare che da questa cancellazione della guerra sarebbero scaturite le tragiche guerre civili di religione, mentre Vitoria «nemmeno a una guerra giusta, condotta da principi cristiani contro principi e popoli non cristiani disconosce [va] il carattere di vera guerra» dove l’avversario era ancora un justus hostis (Schmitt C., 2011: 137-138).
Una precisazione importante per comprendere appieno le tesi di Vitoria è che esse devono essere interpretate partendo dall’idea che esiste la giustizia «cioè un ordine morale e razionale del mondo – del quale Dio è in ultima istanza l’autore – che l’umanità conosce come diritto naturale oggettivo e al quale collabora sviluppandolo storicamente come diritto delle genti, mai divergente dal diritto naturale: è a questa giustizia ben fondata che rimanda lo jus belli. ( De Vitoria, 2005:XXXVIII).
È comunque vero che nel recupero delle tesi di Vitoria ci siano delle posizione che trascendono dall’effettiva natura dell’opera del monaco spagnolo, nel saggio La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria e il dibattito sulla conquista Giuseppe Tosi critica le posizioni di Luciano Pereña «secondo il quale la Scuola di Salamanca è la scuola della pace e il suo fondatore, Francisco de Vitoria viene esaltato come umanista, maestro della pace, antimperialista e democratico, creatore di uno spirito nuovo di comprensione e tolleranza, propugnatore dell’unità europea e di un sistema di garanzie e principi della pace internazionale tali come il blocco economico e diplomatico, che trovava nella mediazione del Papa la forma naturale e organica di risolvere i conflitti interni all’Europa»****.
*quaderni fiorentini per la stria del pensiero giuridico moderno n.37, Pietropaoli S., mitologie del diritto internazionale moderno riflessioni sull’interpretazione schmittiana della genesi dello jus publicum europeaum. Giure, Milano, 2008, p.475.
**De Vitoria F., de jure belli, traduzione introduzione note di Carlo Galli, Editori Laterza, Roma-Bari, 2005, p.XXIII.
***De Vitoria, 2005:XXIV riprende Digesto: promulgato il 16 dicembre 533 dc da Giustiniano I parte del corpus iuris civilis, raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale romano, è composto da 50 libri; Decretum Gratiani: raccolta di fonti di diritto canonico redata dal monaco camaldolese Graziano nella prima età del secolo XII in base alle conclusioni dei concili pregressi, fu pubblicato ufficialmente nel 1582 da Gregorio XIII, e applicato in tutta europa ai fini dell’insegnamento nelle scuole di arti liberali, sia a i fini pratico forensi nelle corti ecclesiastiche le quali nel medioevo avevano talvolta giurisdizione anche civile, con esso si passa dal diritto canonico come sistema di fonti legislative, al diritto canonico inteso come scienza nuova ed autonoma. ha inizio cosi il processo che porterà alla separazione tra diritto e teologia nel mondo occidentale.
****Tosi G. La teoria della guerra giusta in Francisco de Vitoria e il dibattito sulla conquista, Jura Gentium Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 2006,passaggi ripresi da L. Pereña Estudio preliminar alla Relectio de Jure Belli di Francisco de Vitoria nell’edizione del “Corpus Hispanorum de Pace“, Madrid 1981, p. 63- 65.